Art. 6.
(Disciplina di tutela).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze e le disposizioni stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del piano, ogni intervento nell'area del Parco deve essere espressamente motivato e approvato dal consiglio di gestione.